Igiene e sicurezza sul lavoro

Valutazione rischi

La Consul Sar 2000, attraverso l’attività di professionisti con esperienza pluriennale, fornisce consulenza qualificata ai datori di lavoro di aziende pubbliche e private nel processo di Valutazione dei Rischi e di definizione delle misure di prevenzione e protezione.

I professionisti della Consul Sar 2000 hanno i requisiti previsti dalla normativa per svolgere il ruolo di RSPP esterno su incarico del datore di lavoro.

La valutazione dei rischi è l’attività più importante per avviare qualsiasi processo che abbia come obiettivo la garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il diritto alla sicurezza dei lavoratori può essere garantito attraverso la conoscenza dei rischi presenti durante il lavoro. Questi dipendono dall’ambiente in cui i lavoratori svolgono le proprie mansioni e dalle tecnologie utilizzate per il lavoro (impianti, macchine e attrezzature, prodotti chimici, ecc.).

La valutazione dei rischi è il processo attraverso il quale si deve garantire il diritto alla sicurezza dei lavoratori.

Il legislatore prescrive che siano valutati tutti i rischi, e chiede che al processo di valutazione, oltre al datore di lavoro, partecipino o collaborino le figure che, all’interno dell’azienda, hanno le migliori competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC). La partecipazione di questi soggetti non è facoltativa, e non è neanche oggetto di incarichi distinti o separati, è obbligatoria ed è parte integrante del ruolo assunto all’interno dell’azienda.

Il processo di valutazione dei rischi pretende dunque l’azione coordinata delle figure che hanno il potere decisionale e di spesa (datore di lavoro) e le competenze tecniche (RSPP e MC).

Le modalità per adempiere alla valutazione dei rischi possono essere diverse, il D.Lgs 81/08 stabilisce che sia il datore di lavoro a decidere quali criteri adottare, dandone atto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28, ma tra i criteri adottati non si può prescindere dalla collaborazione delle figure professionali di riferimento per le questioni di natura tecnica e sanitaria.

Il DVR deve essere conosciuto e (possibilmente) condiviso dai soggetti che hanno provveduto alla sua realizzazione, nella consapevolezza che si renderà necessario un suo continuo aggiornamento, in funzione delle nuove situazioni che si rendono evidenti o di carenze che si manifestano durante il lavoro.

Il DVR, come la stessa norma chiede, deve essere elaborato con criteri di brevità, semplicità e comprensibilità. Ciò significa che il documento deve essere di semplice consultazione. Non deve essere un elaborato enciclopedico, non deve essere una raccolta di norme, non deve essere una raccolta di indicazioni generiche applicabili in qualsiasi ambito lavorativo. Il documento deve poter essere consultato facilmente. Nel documento devono essere chiaramente definiti i comportamenti e le azioni necessarie per eliminare i rischi o per ridurli a valori accettabili, compatibili con la necessità di garantire la sicurezza e con la necessità di garantire lo svolgimento del lavoro.