Igiene e sicurezza sul lavoro

Rischio incendio

La valutazione del rischio d’incendio costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art. 17 e 28 del D.Lgs 81/2008.
Ancora oggi per la valutazione del rischio, in assenza dei decreti previsti all’articolo 46 (Prevenzione incendi) del decreto 81, si fa riferimento al DM 10 marzo 1998.

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di valutare il rischio di incendio. l’Azienda o l’Unità Produttiva può essere classificata a rischio di incendio BASSO, MEDIO o ELEVATO. Le misure di prevenzione  e protezione da adottare saranno proporzionate al livello di rischio dell’azienda.

Il DM del ’98 fornisce i criteri per procedere alla valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e fornisce una indicazione sulle misure di prevenzione e protezione  da adottare per ridurre i rischi di incendio e per limitarne gli effetti.

Nella valutazione dei rischi d’incendio il datore di lavoro, con la collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione, provvede ad effettuare l’analisi dei rischi  tenendo nel dovuto conto:
– il tipo di attività;
– le sostanze e i materiali utilizzati e/o depositati;
– le caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
– il numero massimo ipotizzabile di persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo è di determinare i fattori di pericolo d’incendio, identificare le persone esposte al rischio d’incendio, valutare l’entità dei rischi accertati, individuare le misure di prevenzione e protezione, adottare le misure antincendio ritenute più opportune.
I fattori di rischio possono essere classificati in quattro tipologie:
1) materiali e sostanze combustibili o infiammabili come: grandi quantitativi di materiali cartacei; materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petrolio; liquidi e vapori infiammabili; gas infiammabili; polveri infiammabili; sostanze esplodenti; prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti ecc.;
2) sorgenti d’innesco come: fiamme libere; scintille; archi elettrici; superfici a temperatura elevata; cariche elettrostatiche; campi elettromagnetici; macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, ecc.;
3) fattori trasversali come: territorio ad alta sismicità; vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio; metodologie di lavoro non corrette; carenze di manutenzione di macchine e impianti ecc.;
4) persone esposte al rischio d’incendio, tenendo conto dell’affollamento prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all’interno delle aree di lavoro, può esserci presenza di: pubblico occasionale, persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro, persone con mobilità ridotta, persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza, lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischio specifico d’incendio, lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro, ecc.